domenica 8 novembre 2009

“Il crocifisso va esposto in tutte le aule scolastiche”


E’ noto che l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è espressamente prescritto da due disposizioni: l’art. 118 R.D. 30/04/1924, n. 965 e l’art. 119 R.D. 26/04/1928, n. 1.297; norme che, sebbene risalenti nel tempo, sono tuttora in vigore, come confermato dal Consiglio di Stato, nel parere 27/04/1988 n. 63 (II Sezione); non contrastano per nulla con le norme contenute nel Trattato e nel Concordato tra l’Italia e la Santa Sede, come annotato dallo stesso parere; e non sono state abrogate dalla Costituzione italiana, come la giurisprudenza amministrativa ha più volte dichiarato. Non solo. Alla stregua di siffatta giurisprudenza (vedasi T.A.R. Veneto, I Sezione, sent. n. 1.110/2005), le cennate disposizioni non contemplano solo il dovere per l’amministrazione di acquistare i crocifissi per le aule scolastiche, ma pure di esporli. Dovere che, in virtù di quella giurisprudenza, non può essere lasciato alla valutazione della singola scuola, in quanto non consentito dal dato normativo, come annotato da quella giurisprudenza.

Si chiede pertanto cosa intenda fare la nostra Giunta, nonché Assessore all’Istruzione, per far rispettare le norme summenzionate, considerato che il crocifisso, proprio perché segno universale dell’accettazione e del rispetto per ogni essere umano in quanto tale, è simbolo, come sottolinea ancora il T.A.R Veneto citato, non solo “…della nostra storia e cultura”, ma pure “…della stessa laicità dello Stato”.